24 ottobre, 2018

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Scritto da: Redazione Opyn

Social lending made in Italy: tutte le sfaccettature di un mercato ben regolamentato

Il FinTech è entrato nel dibattito pubblico. Tutti sanno di cosa stiamo parlando, ma quanti conoscono le norme e i livelli di controllo del prestito tra privati? Ve le spieghiamo noi

Benvenuti nell’Italia del social lending, la terra dove la regolamentazione non rimane indietro in termini di sviluppo del mercato, che è quindi il più sicuro e controllato.

Potrebbe sembrare un’affermazione azzardata, visto che il social lending compare esplicitamente in una norma per la prima volta solo a inizio novembre 2016. Precisamente lo troviamo nella sezione IX delle disposizioni in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, pubblicate da Bankitalia.

Ma azzardata non è e per una serie di motivi: il primo è che l’attività di social lending trova i suoi fondamenti giuridici nel concetto di mutuo, come è esplicitato nel codice civile. Ed è materia dell’art. 11 del T.U., che disciplina la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche; oltre che degli artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l’attività bancaria svolte abusivamente.

Nella Circolare 229 del 21 aprile 1999 se ne parlava senza citarlo esplicitamente, ma solo perché l’ultimo aggiornamento della Circolare risaliva al 2007, quando in Italia, di fatto, il prestito tra pari via Internet non esisteva. Tuttavia nel capitolo 2 del Titolo IX – abrogato dalle Disposizioni del 2017 – se ne tracciava un profilo come di qualcosa che non rientrava nella categoria della raccolta di risparmio. Il nuovo testo ribadisce innanzitutto questa caratteristica e, nella sezione IX, dà una definizione precisa del social lending, come di “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto”.

La raccolta del risparmio è sempre vietata a chi fa social lending, e la nuova legge precisa che “non costituisce raccolta di risparmio presso il pubblico: la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento dai gestori medesimi, se autorizzati a operare come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari, […] né la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica effettuata dai gestori a tal fine autorizzati”. E per i prenditori allo stesso modo non costituisce raccolta di risparmio presso il pubblico “l’acquisizione di fondi effettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori. Al riguardo, avute presenti le modalità operative tipiche delle piattaforme di social lending, le trattative possono essere considerate personalizzate allorché i prenditori e i finanziatori sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un’attività di supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto”.

Una volta accertato che le trattative siano personalizzate e le parti abbiano determinato i vincoli, via libera al prestito tra privati via Internet. Ma con un limite massimo “di contenuto importo, all’acquisizione di fondi tramite portale on line di social lending da parte dei prenditori”, che “è coerente con la ratio sottesa alle presenti disposizioni, volta a impedire ai soggetti non bancari di raccogliere fondi per ammontare rilevante presso un numero indeterminato di risparmiatori”. Restano ferme, però, “le possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che esercitano attività di social lending attraverso portali on-line”.

Insomma, le piattaforme di social lending sono tutt’altro che battitori liberi in un mercato selvaggio, ma sono soggette al TUB e alla vigilanza di Bankitalia, Consob e OAM (l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) a seconda della forma giuridica.

Quali forme giuridiche possono assumere i gestori di P2P lending? Quella di Istituti di pagamento, di istituti di moneta elettronica e di SGR. Per esempio, BorsadelCredito.it è il marketplace dove le imprese possono richiedere credito a prestatori privati e istituzionali. A livello societario tutto è gestito da Mo.Net S.p.A, l’istituto di pagamento attraverso cui offriamo i servizi di “prestito tra privati”; e da ART SGR S.p.A, una società di gestione del risparmio autorizzata a gestire fondi alternativi di investimento (che prestano denaro tramite la piattaforma BorsadelCredito.it) riservati a investitori professionali.

Ad autorizzare un istituto di pagamento (ma anche l’istituto di moneta elettronica) è, previa verifica della solidità sia finanziaria che gestionale, l’istituto di vigilanza di Banca d’Italia, che si occupa anche del monitoraggio delle attività condotte dall’istituto di pagamento, vigilando su contenimento del rischio, stabilità e sana e prudente gestione. La Consob invece vigila in merito a trasparenza e correttezza dei comportamenti di questi intermediari per l’offerta dei prodotti di investimento.

Esiste poi un ulteriore ambito di controllo che è quello esercitato dall’OAM, la cui missione di vigilanza consiste nell’ “accertamento dei requisiti richiesti dall’ordinamento di settore per il mantenimento dell’iscrizione degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi nonché alla verifica dello svolgimento della relativa attività in linea con le norme legislative o amministrative che la regolano”.

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